In ogni Comune sono iscritti d’ufficio nelle Liste Elettorali i cittadini Italiani, maggiorenni, che possiedono i requisiti per essere elettori. Le Liste Elettorali si distinguono in:
ITER - TEMPI - DURATA
Le Liste elettorali vengono periodicamente aggiornate con scadenze previste per legge attraverso procedure complesse chiamate “Revisioni”. Si distinguono in:
• Semestrali: con le due revisioni semestrali nei periodi aprile-giugno e ottobre-dicembre di ogni anno, si procede all’iscrizione dei cittadini che compiranno il 18esimo anno d’età nel semestre successivo a quello in cui viene effettuata la revisione, ed alla cancellazione dei cittadini cancellati dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata o dall’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) per irreperibilità presunta.
• Dinamiche ordinarie: con le due revisioni dinamiche nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, si procede all’aggiornamento delle Liste per coloro che sono già elettori, o per coloro che hanno acquisito o perso i requisiti indispensabili per essere elettori:
1. Cancellazioni per decesso;
2. Trasferimento di residenza in altro Comune;
3. Perdita della cittadinanza Italiana;
4. Perdita della capacità elettorale;
5. Iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18 esimo anno di età.
• Dinamiche straordinarie: in caso di consultazioni elettorali o referendarie è inoltre prevista una revisione dinamica straordinaria delle Liste elettorali, sempre in due distinte tornate (prima le cancellazioni poi le iscrizioni) da compiersi con scadenze stabilite dalla legge. Per i trasferimenti di residenza definiti nell’immediatezza di consultazioni elettorali o referendarie, è possibile che l’iscrizione nelle Liste non si perfezioni in tempo utile a consentire l’esercizio del voto nel Comune di nuova residenza.
TESSERE ELETTORALI
La Tessera Elettorale (TE) permette, unitamente a un valido documento d’identità, l’esercizio del diritto di voto, attestando la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. Essa contiene oltre ai dati anagrafici dell’elettore, l’indicazione della sezione elettorale di appartenenza, della sede di votazione dove recarsi per esercitare il diritto di voto e l’indicazione dei collegi elettorali di appartenenza. La tessera elettorale è gratuita e permanente ed è valida fino all’esaurimento dei 18 (diciotto) spazi disponibili destinati all’apposizione del timbro da parte del Presidente di seggio elettorale all’atto della votazione. L’eventuale perdita del diritto elettorale è notificata all’interessato e prevede il ritiro della tessera elettorale.
Nei mesi di febbraio ed agosto, l’Ufficio Elettorale invia per posta una comunicazione di avvenuta stampa della tessera elettorale (TE). L’elettore potrà ritirare la nuova TE previa presentazione di un documento d’identità valido.
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto, l’ufficio elettorale rimarrà aperto nelle giornate del venerdì e del sabato antecedente l’elezione, dalle ore 8.15 alle ore 18.00 e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.
Gli elettori residenti all’estero (iscritti all’A.I.R.E.) ritireranno la tessera in Ufficio in occasione della prima consultazione elettorale utile, fermo restando l’invio della “cartolina-avviso” da parte del Comune. Si precisa che con Legge del 27/12/2001 n.459 è stato introdotto, in occasione di elezioni politiche e referendarie il voto per corrispondenza.
In caso di variazione della sezione elettorale (per cambio di indirizzo dell’elettore o modifica dell’ubicazione del seggio disposta dal Comune), viene inviato un tagliando autoadesivo di aggiornamento da apporre sulla Tessera Elettorale per aggiornare la posizione dell’elettore.
Costi
Costi: nessuno, l’iscrizione e la cancellazione sono eseguite d’ufficio.
Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO
Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? NO
RICORSI – gli elettori possono avvalersi del seguente tipo di ricorso:
Revisioni Semestrali: entro l’11 aprile e l’11 di ottobre di ogni anno, il Sindaco, tramite manifesto, comunica la formazione degli elenchi dei nuovi iscritti che compiranno i 18 anni nel semestre successivo e dei cancellandi per irreperibilità ed invita chiunque ne abbia l’interesse, a presentare ricorso scritto anche per il tramite del Comune, alla Sotto Commissione Elettorale Circondariale di Mascalucia (CT) rispettivamente entro il 20 aprile ed il 20 ottobre con le modalità di cui all’art.20 del T.U. 20 marzo 1967 n.223.
Revisioni Dinamiche:
in ordine agli iscritti e cancellati per emigrazione, morte, perdita/acquisto della capacità elettorale ecc. chiunque ne abbia l’interesse, può presentare ricorso scritto alla Sotto Commissione Elettorale Circondariale di Mascalucia (CT) entro 10 giorni dalla data di notifica della decisione adottata o, della data di deposito della decisione: data della quale il Sindaco dà notizia tramite manifesto da affiggere rispettivamente nei periodi compresi tra il 1° ed il 5 febbraio ed il 1° ed il 5 agosto di ogni anno.
Contro le decisioni della Sotto Commissione Elettorale Circondariale il cittadino può proporre ricorso alla Corte d’Appello.
NORMATIVA
D.P.R. 20/03/1967 n.223 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle Liste elettorali.
Circolare Min. Interno n.2600/L del 01/02/1986 – Istruzioni per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
Decreto Legge del 24/06/1994 n.408 – Disposizioni urgenti in materia di Elezioni al Parlamento Europeo.
Decreto Legislativo del 12/04/1996 n.197 – Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
D.M. Interno 02/04/1998, n.117 – Regolamento recante i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.
Legge 30/04/1999, n.120 – Disposizioni in materia di elezioni degli organi degli entri locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.
D.P.R. 08/09/2000, n.299 – Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’art.13 della Legge 30/04/1999 n.120.
Legge 24/11/2000, n.340 – Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Articolo 26 (istituzione dell’Ufficiale elettorale).
Circolare Min. Interno n.1 del 08/01/2008. Art.2 comma 30 della legge 24/12/2007, n.244 (legge finanziaria 2008) – Tenuta e revisione delle liste elettorali.
Circolare del Ministero dell’Interno n.43/2014 – Decreto del Ministero dell’interno del 12/02/2014 – Disposizioni attuative delle nuove modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale dal 01/01/2015. Circolare esplicativa.
Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme il materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.2 comma 9-bis Conclusione del procedimento”
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Titolo IV – Cap.III Dirigenza ed incarichi.
Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 27/08/2012 Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo (individuazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia).
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
Delibera della Giunta Comunale n.160 del 16/12/2013 “Delibera Giunta Comunale n.113/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo”: specifiche riguardo a procedimenti assegnati ai Servizi Demografici”.
Richiesta e rilascio delle liste elettorali
Le liste elettorali possono essere rilasciate in conformità delle disposizioni dell`art. 51, comma 5, del D.P.R. 223/1967 “… per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.
La richiesta viene sottoposta a verifica in ordine alla sua ammissibilità, non essendo sufficiente indicare genericamente una delle finalità previste dalla normativa.
Come ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali “ … le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono risultare – oltre che motivate ai sensi dell`art. 51, proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di una associazione, devono essere coerenti con l`oggetto dell`attività di tale organismo”.
La Delibera di Giunta n.40 del 28/04/2021 prevede una tariffa omnicomprensiva stimata in euro 100,00 (corrispettivo non assoggettabile ad IVA) per il rilascio delle liste elettorali in formato digitale;
Normativa di riferimento
Art. 51, D.P.R. 223 del 20 marzo 1967 e successive modificazioni e integrazioni